RISPOSTA AI LETTORI
Comunicarsi prima e confessarsi poi?
dal Numero 13 del 31 marzo 2019

Gentile Redazione, volevo sottoporvi una questione per averne una delucidazione sicura. Ho una figlia già grande che purtroppo non fa un cammino serio di fede. Però la domenica va alla Messa e le sono rimasti certi buoni principi, come quello di non fare la Comunione se sa di essere in peccato mortale. Tempo fa però mi ha detto che un sacerdote dal quale è andata a confessarsi l’ha assicurata che se si trova a Messa e vuole fare la Comunione ma si accorge di avere qualche peccato grave sulla coscienza, può formulare un sincero atto di pentimento interno, comunicarsi e confessarsi quando può dopo la Messa. Le ho espresso la mia perplessità, in quanto non credo che quello che fino ad oggi era considerato sacrilegio sia ora diventato lecito. Allora lei, volendo approfondire, ha chiesto al sacerdote dove fosse espressa questa possibilità. Lui ha risposto che “è una prassi tradizionale della Chiesa espressa già nel Concilio di Trento (Denz. 1677) e non significa fare sacrilegio, a patto che si emetta un sincero atto di contrizione, infatti Dio non è vincolato strettamente ai Sacramenti se il penitente è sincero”. Cosa pensare? (Giovanna D.)

Cara Giovanna, è questa un’idea e una prassi che si sta diffondendo ed è bene dunque avere le idee chiare. È vero che il passo del Concilio di Trento citato dal sacerdote dice: «La contrizione può essere resa perfetta dalla carità e riconciliare così l’uomo con Dio già prima che questo sacramento sia realmente ricevuto. Tuttavia questa riconciliazione non è da attribuirsi alla contrizione in se stessa senza il proposito, incluso in essa, di ricevere il Sacramento», ed è per questo che è sempre bene incoraggiare ed esercitarsi nell’atto di contrizione. Ma riguardo alla Santa Comunione lo stesso Concilio afferma: «La consuetudine della Chiesa dichiara che quell’esame è necessario, perché nessuno consapevole di essere in peccato mortale, per quanto si creda contrito, si accosti alla santa Eucaristia prima della Confessione sacramentale» (Denz. 1647). Dunque, è l’esatto opposto di quanto affermato da quel sacerdote: il Concilio di Trento dichiara che per fare la Santa Comunione non è sufficiente la contrizione, per quanto perfetta, ma si esige la Confessione, e la «prassi della Chiesa» obbliga alla Confessione del peccato mortale prima della Comunione sacramentale, così come lei ha sempre creduto e sua figlia ha sempre fatto.
Anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica si legge: «Chi è consapevole di aver commesso un peccato grave, deve ricevere il sacramento della Riconciliazione prima di accedere alla Comunione» (n. 1385).
Non è vero poi che fare la Santa Comunione con la sola contrizione «non significa fare sacrilegio, infatti Dio non è vincolato strettamente ai Sacramenti se il penitente è sincero», perché se è vero che Dio può dare la grazia anche fuori dal sacramento, tuttavia il disprezzo della legge della Chiesa che ammonisce in maniera così forte di premettere la Confessione sacramentale non è da sottovalutare. Anche la disobbedienza alle leggi della Chiesa in materia grave è peccato grave e in questo caso si tratterebbe proprio di sacrilegio. San Giovanni Paolo II nell’enciclica sull’Eucaristia ha scritto: «Desidero quindi ribadire che vige e vigerà sempre nella Chiesa la norma con cui il Concilio di Trento ha concretizzato la severa ammonizione dell’apostolo Paolo [1Cor 11,27-29] affermando che, al fine di una degna ricezione dell’Eucaristia, “si deve premettere la confessione dei peccati, quando uno è conscio di peccato mortale”» (Ecclesia de Eucharistia, n. 36), portando in nota oltre al passo sopra citato (Denz. 1647) anche il seguente: «E perché un così grande Sacramento non sia ricevuto indegnamente e, quindi, per la morte e la condanna, lo stesso santo sinodo stabilisce e dichiara che quelli che sanno di essere in peccato mortale, per quanto si credano contriti, devono accostarsi prima (necessario praemittenda esse) al sacramento della penitenza, se vi è l’opportunità di confessarsi (habita copia confessarii). Se poi qualcuno crederà di poter insegnare, predicare o affermare pertinacemente il contrario, o anche difenderlo in pubbliche discussioni, sia perciò stesso scomunicato» (Denz. 1661).
Questa è la regola generale, nella quale rientra il caso da lei presentato. C’è poi una eccezione, che conferma la regola, come si evince dal can. 916 del CIC; ma il caso presentato non rientra in tale eccezione.
È molto triste e doloroso che in materia così importante e grave con tanta leggerezza vengano fatte affermazioni con le quali si giustifica come prassi della Chiesa ciò che la Chiesa ha sempre condannato e tuttora condanna.

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